I prodotti alimentari per essere etichettati e venduti come biologici devono contenere almeno il 95% di ingredienti certificati bio. La percentuale si riferisce al totale degli ingredienti di origine agricola ed esclude acqua, sale, additivi ed altri ingredienti non agricoli ammessi, ecc.
Si possono utilizzare ingredienti convenzionali solo se rientrano tra quelli previsti in una apposita lista dal Reg CE 889/08, e se i corrispondenti ingredienti bio non sono disponibili in quantità sufficiente sul mercato comunitario (es. fruttosio, olio di girasole, organismi acquatici diversi dai prodotti dell’acquacoltura ecc.).
Ai prodotti che vantano una percentuale bio superiore al 95% è concessa l’applicazione di un apposito logo e label UE. L’uso di tale logo, oggi volontario, sarà obbligatorio a partire dal 1 luglio 2010 per tutti i prodotti ottenuti nell’UE.
La commercializzazione di prodotti ottenuti con materie prime in conversione all’agricoltura biologica è possibile solo se prevedono un solo ingrediente.
Sono ammessi, inoltre, solo additivi, eccipienti e coadiuvanti tecnologici ritenuti innocui dalla commissione UE (es. acido citrico, acido ascorbico, farina di semi di carrube, ecc.), indicati in liste apposite.
Tra gli aromi è ammesso esclusivamente l’impiego di sostanze aromatizzanti naturali o preparazioni aromatiche naturali.
E’ vietato l’impiego di coloranti di sintesi, additivi non blandi e, comunque, qualsiasi ingrediente (anche proveniente da agricoltura convenzionale) ottenuto o derivato da OGM.
Quando il tenore degli ingredienti bio è inferiore al 95% non è possibile riportare il termine “biologico” nello stesso campo visivo della denominazione del prodotto, ma solo incorrispondenza della lista degli ingredienti, riportando in etichetta la percentuale esatta di ingredienti certificati e precisando la loro tipologia nella lista degli ingredienti (normalmente viene utilizzato un segnale di richiamo in prossimità degli ingredienti certificati).
L’uso degli ingredienti convenzionali, in questo caso, non è più limitato ad una lista positiva ristretta.
A differenza del precedente Reg. CEE 2092/91, inoltre, non è più previsto alcun contenuto minimo in ingredienti bio.
I prodotti che possono vantare una percentuale superiore al 95% non devono riportare la % di ingredenti bio ed è concesso loro di applicare un apposito logo e label UE.
Gli impianti di trasformazione, magazzinaggio e condizionamento devono garantire che la lavorazione dei prodotti da agricoltura biologica avvenga separatamente da quelli convenzionali, e permettere la chiara identificazione e rintracciabilità delle materie prime e del prodotto finito.
Mentre col vecchio Reg. CEE 2092/91 era obbligatorio riportare in etichetta l’indicazione “prodotto/ingrediente da agricoltura biologica” o, nei casi previsti, “in conversione all’agricoltura biologica”, con il nuovo Reg. CE 834/07 oggi è possibile indicare in etichetta la denominazione “Prodotto Biologico”.
L’ etichettatura e la pubblicità non devono contenere affermazioni che suggeriscano all’acquirente che il metodo biologico costituisce garanzia di qualità organolettica, nutritiva o sanitaria superiore.
I requisiti più significativi da rispettare ai fini della conformità alla normativa del biologico (Reg. CE 834/07) sono:
In ogni caso devono essere adottate tutte le precauzioni tese ad evitare la convivenza del biologico con prodotti trattati in post raccolta (es vinclozolin su kiwi / difenile su arance), rimescolamenti tra prodotti convenzionali e biologici.
Il Reg. CE 834/07 e 889/08 prevedono l’obbligo di assoggettamento al sistema di controllo anche degli operatori che commercializzano prodotti biologici (grossisti, distributori, ecc.).
Sono esentati da questo obbligo solo i negozianti che vendono prodotti confezionati ed etichettati direttamente ai consumatori o all’utilizzatore finale.
Per le tipologie certificate, importa lotti in possesso delle seguenti certificazioni:
Questi ultimi sono stoccati in appositi magazzini autorizzati dal nostro ente certificatore.